(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, che può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti; pertanto, l'atto con cui il giudice, nel procedimento di espropriazione forzata con le forme del pignoramento presso terzo, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale dell'udienza, dispone, su istanza della parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura dello stesso, ammettendo la parte presente a intervenire nella procedura, è nullo per violazione del principio del contraddittorio.