(massima n. 1)
Perché possa essere costituita la servitù coattiva di passaggio prevista dal secondo comma dell'art. 1054 c.c., a carico del condividente, è necessario che lo stato di interclusione sia sorto per effetto della divisione, la quale abbia fatto cessare la possibilità che l'unica parte dell'unico originario fondo aveva di accedere alla strada pubblica attraverso l'altra parte del fondo stesso. Se, invece, l'interclusione preesista alla divisione, perché dovuta a caratteristiche naturali del terreno (nella specie: dislivello) che rendano impossibile o comunque difficoltoso il passaggio dall'una all'altra parte del fondo aperto alla strada pubblica, la servitù va costituita secondo i principi generali stabiliti in materia di servitù coattiva, individuando quale dei fondi occludenti consente il passaggio più agevole e meno dispendioso, essendo a tal fine irrilevante l'intervenuta divisione.