(massima n. 1)
Il diritto dell'acquirente a titolo oneroso di una frazione o lotto di un fondo, originariamente unico, divenuto intercluso a seguito della vendita, di ottenere la costituzione gratuita della servitù di passaggio è esercitabile soltanto nei confronti dell'alienante, o dei suoi eredi, se rimasti proprietari di una parte di fondo, uscente sulla predetta strada, e non invece nei confronti di altri terzi acquirenti di altre porzioni, estranei perciò al contratto, e questo, anche nel caso in cui l'alienante abbia stipulato una pluralità di vendite contestuali, perché tra gli acquirenti dal medesimo dante causa non sorge alcun rapporto, né obbligatorio, né reale, e quindi non possono costituire «l'altro contraente», di cui all'art. 1054 c.c.