(massima n. 2)
La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. ha carattere di inderogabilitā pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneitā del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e cosė costituendo una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.