(massima n. 1)
Il Comune che, per la progettazione della propria rete fognaria, abbia agito "iure privatorum" (anziché avvalersi dei suoi poteri autoritativi), stipulando un contratto di prestazione d'opera professionale e subordinando il pagamento del compenso dei professionisti nominati all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di enti terzi, č tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 cod. civ. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale č stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte, al fine di non frustrare le possibilitą di avveramento della condizione, non potendo pił avere alcun rilievo le questioni relative alla attualitą ovvero alla persistenza di un interesse pubblico alla redazione del progetto, gią valutato al momento della stipula del negozio privatistico. Ne consegue che il comportamento omissivo del Comune implica, ex art. 1359 cod. civ., l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilitą contrattuale dello stesso, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti.