(massima n. 1)
L'"animus possidendi", necessario all'acquisto della proprietā per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltā, mentre la buona fede non č requisito del possesso utile all'usucapione. Ne consegue che la consapevolezza di possedere senza titolo e l'attivitā negoziale (nella specie, proposta di acquisto) diretta a ottenere il trasferimento della proprietā non escludono che il possesso sia utile all'usucapione.