(massima n. 1)
In tema di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ., essendo diretta a consentire l'adeguamento della servitų alle esigenze del fondo che ne beneficia, mediante ampliamento della sede del transito giā esistente sul fondo altrui, č applicabile anche nell'ipotesi in cui si domandi di ampliare una strada inclusa nel fondo dominante tramite asservimento di una parte del fondo latistante.