(massima n. 1)
Nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. — che esenta dall'imposizione e dall'ampliamento coattivi della servitù di passaggio le «case» con i cortili, giardini e aie ad esse attinenti — la parola «casa», priva com'è di una sua precisa connotazione nella terminologia giuridica e di un inequivoco significato nel linguaggio corrente, anche se in questo viene normalmente usata con riferimento alla destinazione abitativa, deve intendersi adoperata dal legislatore, stante la ratio della norma, in senso lato, ossia comprensivo — ai fini della detta esenzione — anche ai fabbricati in cui si eserciti un'attività produttiva.