(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 c.c. prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro e, tra l'altro, ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti.