(massima n. 1)
Il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non č sufficiente ad escludere l'idoneitā a ledere la reputazione altrui. Anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all'attenzione del lettore, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a veritā dei fatti narrati. Trattasi di indagine da effettuarsi caso per caso. (Indagine che nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, č completamente mancata).