(massima n. 1)
Qualora le parti abbiano costituito convenzionalmente una servitù di passaggio pedonale e con animali da carico, da esercitare anche attraverso aie o cortili, non è consentito l'ampliamento coattivo della servitù con estensione ai veicoli a trazione meccanica, ostandovi l'art. 1051 ultimo comma c.c.