(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1051 c.c., due sono le condizioni essenziali per l'ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui: a) la rispondenza dell'ampliamento invocato all'uso conveniente del fondo dominante, nella destinazione preesistente od in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; b) la realizzabilitą di detto ampliamento nei limiti dei criteri fissati dal secondo comma dell'art. 1051 citato. Tale ultimo estremo implica una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati e legittima il proprietario convenuto ad eccepire l'idoneitą di altro accesso (in altro sito o in altro fondo), ove questo realizzi la via pił breve ed idonea e sia meno dannoso dell'ampliamento richiesto.