(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c., è necessario, perché possa essere accolta la richiesta di ampliamento coattivo di una servitù di passaggio (che sia realizzabile in concreto nei limiti dei criteri fissati dal comma 2), che ricorra l'utilità dell'ampliamento per la coltivazione e l'uso conveniente del fondo dominante. E, in riferimento a tale principio, legittimamente il giudice di merito dà rilievo al fatto che non sia accettabile, secondo i modi di vita attuali, che chi per qualsiasi ragione acceda al fondo (e in particolare che vi acceda per la sua coltivazione e in relazione agli insediamenti abitativi su di esso realizzati) debba lasciare il proprio veicolo sulla pubblica via e quindi percorrere un lungo tratto di strada a piedi. (Nella specie la servitù di cui era stato chiesto l'ampliamento era stata costituita in sede di divisione di unico fondo, per assicurare l'accesso sulla pubblica via ad una porzione rimasta interclusa).