(massima n. 1)
Qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell'art. 1051 c.c., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio; infatti, l'attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi.