(massima n. 1)
La costituzione di una servitł di passaggio o l'ampliamento, sempre in via coattiva, di un passaggio gią esistente per il transito dei veicoli a trazione meccanica, ai sensi dell'art. 1051 c.c., postulano, oltre allo stato di interclusione assoluta o relativa del fondo destinato ad avvantaggiarsene, il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e del conveniente uso dello stesso e quindi il motivato accertamento che l'attivitą produttiva ne sia agevolata e ne sia consentito un uso pił consono alle concrete possibilitą di un migliore sfruttamento con riguardo anche alla potenziale destinazione dello stesso per naturale evoluzione, nell'ambito del contesto socio-economico, di quella originaria.