(massima n. 1)
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c., la determinazione del tracciato deve essere compiuta in base ai criteri fissati dall'art. 1051, comma secondo, c.c., della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo da asservire, senza che ciò escluda la possibilità che il peso venga fatto ricadere, anziché su un solo fondo, su più fondi susseguentisi dal fondo intercluso alla via pubblica, anche se tra il fondo dominante ed altro fondo da assoggettare alla servitù vi sia il fondo di un terzo, il quale abbia concesso, a qualsiasi titolo, il passaggio, in quanto il principio secondo cui fundi vicini esse debent deve essere inteso nel senso che il requisito della vicinanza dei fondi, nei rapporti di servitù, non si identifica con quello della contiguità, esprimendosi invece nell'idoneità dell'uno ad arrecare all'altro il vantaggio, costituito dalla servitù, fermo il criterio del minor danno possibile a carico del fondo da asservire.