(massima n. 1)
In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 c.p., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietā o intempestivitā della sua applicazione sia in ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza. (Fattispecie nella quale č stato ritenuto che integrasse il reato in questione la pratica di lievi percosse e tirate di capelli per l'eccesso di reiterazione rispetto all'ordinario e per l'effetto lesivo punito dal capoverso dell'art. 571 c.p., senza peraltro che tali condotte trasmodassero nell'abitualitā di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto nell'abitualitā di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall'art. 572 c.p.).