(massima n. 1)
Non integrano il delitto previsti dall'art. 571 c.p. le condotte di un insegnante di un asilo nido non violente e tipicamente affettuose, non potendo esse essere interpretate, per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nella relazione tra l'educatore ed il minore, come abuso in ambito scolare materno-infantile. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto in presenza di comportamenti di un insegnante di un asilo nido consistiti in baci sulla labbra ed abbracci molto intensi ai bambini).