(massima n. 1)
Nell'ipotesi di interclusione relativa, qualora questa sia stata determinata al fine di soddisfare un'utilità meramente personale (nella specie, sistemazione degli usci di appartamenti verso il fondo stradale, con conseguente esclusione di un passaggio per le autovetture) e non un'utilità fondiaria, si è fuori dai casi contemplati nell'art. 1051 c.c. ed il passaggio coattivo sul fondo altrui non può, quindi, essere preteso.