(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di alterazione di stato č sufficiente la coscienza e volontā di rendere una dichiarazione contraria alla realtā, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura. (Nella specie, la madre del neonato lo aveva dichiarato all'ufficiale dello stato civile come figlio del marito dal quale viveva separata e con il quale aveva in corso giudizio rotale di annullamento del matrimonio, pur sapendo che il bambino era figlio di altra persona).