(massima n. 1)
Il delitto di alterazione di stato, così come ipotizzato nell'art. 567, secondo comma c.p. (falsità nella formazione di un atto di nascita), si concreta nella difformità fra lo stato reale del neonato e quello derivante dal falso operare dell'agente. Esso, cioè, è, ravvisabile nel fatto di colui che dichiari all'ufficiale di stato civile di essere genitore di un neonato, procreato da esso dichiarante e da donna che non viene nominata, mentre, in realtà, la paternità del neonato medesimo appartiene ad altro soggetto, per cui esso non dovrebbe godere dello stato di figlio naturale riconosciuto, ma dello stato di figlio di ignoti.