(massima n. 1)
Il riconoscimento di un figlio come naturale integra non già un negozio giuridico ma una dichiarazione di scienza che è rivolta ad attribuire certezza giuridica al fatto naturale della procreazione e al relativo stato e che esso, in tanto può realizzare in modo duraturo tale funzione in quanto in realtà sussista, sul piano naturalistico, il rapporto di discendenza. Ne consegue che risponde del delitto di alterazione di stato colui il quale attesti falsamente che il neonato sia figlia propria e di persona che non intende essere nominata.