(massima n. 1)
In tema di alterazione di stato, qualora il giudice dubiti circa la reale paternitā della persona alla quale la generazione dell'infante venne riferita (con attribuzione del relativo stato), venendo meno la certezza sul presupposto del reato, deve pronunciarsi assoluzione con la formula Ģil fatto non sussisteģ. (Fattispecie di neonato anagrafato come figlio di taluno, della cui paternitā, poi, si dubitō).