(massima n. 1)
In tema di alterazione di stato, dal tenore della norma di cui all'art. 567 c.p. si desume che mentre l'alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati giā iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma č l'effetto di una falsa attestazione, o di altra falsitā, posta in essere nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l'originale dell'atto di nascita.