(massima n. 1)
Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma 2 c.p. si commette nella formazione dell'atto di nascita. Pertanto, le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita č giā formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell'alterazione di stato e rientrano nella previsione dell'art. 495, comma 3, n. 1. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che il coniuge che dichiara falsamente la propria paternitā naturale nei confronti della figlia naturale della moglie, con atto distinto posteriore alla nascita, non commette il reato di alterazione di stato bensė quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile).