(massima n. 1)
Integra il delitto di alterazione di stato, ipotizzato dall'art. 567, secondo comma c.p. (falsitą nella formazione di un atto di nascita) la falsa dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita del neonato nella quale si attesti falsamente che il neonato sia figlio proprio e di persona che non intende essere nominata, poiché il riconoscimento di un figlio come naturale configura una dichiarazione di scienza che č rivolta ad esprimere tale rapporto di discendenza fondato nella procreazione.