(massima n. 1)
Concorre nel reato di alterazione di stato mediante falso di cui all'art. 567, comma secondo, c.p., chiunque, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all'evento tipico realizzato dall'autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita.