(massima n. 1)
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 567, secondo comma, c.p., laddove prevede una sanzione più grave rispetto a quella contemplata per l'ipotesi criminosa di cui al primo comma dello stesso articolo. Invero, la diversità di trattamento sanzionatorio fra le due fattispecie appare ampiamente giustificata dalle loro rispettive peculiarità. L'ipotesi di reato prevista nel primo comma presuppone l'avvenuta acquisizione dello stato civile da parte dei due neonati, oggetto successivamente di scambio tra di essi; quella prevista dal secondo comma si concreta, invece, nell'attribuzione al neonato che ne è ancora privo — mediante false dichiarazioni nella formazione del suo atto di nascita — di uno stato civile diverso da quello cui avrebbe avuto diritto. L'avere il legislatore ritenuto più grave il secondo comportamento costituisce una scelta di politica criminale, insindacabile in sede di legittimità costituzionale perché non contrastante con il principio di ragionevolezza.