(massima n. 1)
Non č manifestatamene infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 567, comma secondo, c.p. con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui contempla per il delitto di alterazione di stato mediante falsitą un trattamento sanzionatorio pił grave di quello previsto per delitto di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., nel quale č offeso il bene fondamentale della vita.