(massima n. 1)
L'erronea opinione dell'imputato di bigamia di essere libero di contrarre nuovo matrimonio, avendo ottenuto il divorzio all'estero, non costituisce errore su legge diversa da quella penale, ai sensi dell'art. 47 comma terzo c.p. bensì errore sulla legge penale che non può essere invocato dall'imputato come causa di esclusione della punibilità. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia gli effetti civili di precedenti matrimoni contratti all'estero sono da considerarsi in vigore anche se i suddetti matrimoni non siano stati trascritti nei registri dello stato civile in Italia. Ai fini della configurabilità del reato di bigamia deve essere considerato legato da precedente matrimonio avente effetti civili anche colui che abbia ottenuto all'estero pronunzia di divorzio non riconosciuto in Italia.