(massima n. 1)
Alla fine della liquidazione delle indennità spettanti al proprietario di un immobile, per effetto dell'assoggettamento del bene a più servitù coattive (nella specie, di elettrodotto e di acquedotto), in forza di unico provvedimento prefettizio, il calcolo del pregiudizio subito deve essere effettuato non prendendo a base, per ciascun asservimento, il valore originario dell'immobile, in quanto ciò si tradurrebbe in un arricchimento per l'indennizzato, ma bensì stabilendo una graduazione temporale fra gli asservimenti medesimi, con la conseguente determinazione del danno provocato da ciascuna servitù in relazione al valore del bene risultante dalla precedente servitù, ovvero, qualora tale graduazione non sia possibile, alla stregua dell'oggettivo contenuto del provvedimento impositivo e delle procedure adottate, mediante un'equa valutazione dell'impoverimento complessivamente subito dal proprietario stesso.