(massima n. 1)
Il passaggio coattivo di acqua, previsto dall'art. 1033 c.c., ben può essere richiesto in perpetuo — e cioè per un tempo indeterminato — qualora, sulla scorta di una concessione soggetta a rinnovazione tacita ad ogni successiva scadenza, sia incerta, ma presumibilmente non breve, la futura durata della disponibilità dell'acqua; fermo, in tal caso, il principio che, venuta meno siffatta disponibilità, anche il peso per il fondo coattivamente assoggettato debba venire a cessare. Ed è compito del giudice del merito — il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione — valutare, in relazione alle peculiari, concrete circostanze, se ricorre il suddetto requisito.