(massima n. 1)
Il titolare del diritto di servitù coattiva di acquedotto, ai sensi dell'art. 1033 c.c., ha diritto di mantenere le opere necessarie al relativo esercizio fin quando sussiste, per il proprio fondo, il requisito della utilitas la quale, nel caso in cui la servitù sia posta a favore di una costruzione, viene meno se si sia accertato che essa è stata eseguita in violazione di un divieto assoluto di edificare.