(massima n. 1)
Il reato contravvenzionale, di cui all'art. 5, lett. a) della L. n. 283 del 1962, è assorbito in quello delittuoso di cui all'art. 516 c.p., sul presupposto che le operazioni di messa in commercio delle sostanze alimentari non genuine siano dall'agente compiute dolosamente. Tuttavia, l'assorbimento è escluso allorché manchi del tutto la prova dell'addebitabilità della condotta in questione a titolo doloso, nel qual caso unica azione punibile è quella di chi colposamente non conosceva di non essere in regola con le disposizioni legislative da osservare.