(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 516 c.p. e la contravvenzione prevista dall'art. 5, lettera a) della L. 30 aprile 1962, n. 283 hanno differente oggettivitā giuridica: il primo ha la finalitā di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; la seconda ha, invece, per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, č diretta a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscano prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione č sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietā della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 c.p. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.