(massima n. 1)
Nell'ipotesi di esposizione per la vendita di salsicce confezionate con carne mista, mentre il cartellino indicava la composizione con carne di solo suino, non è configurabile il delitto tentato di frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 c.p., poiché gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato, né il reato di cui all'art. 13, L. 30 aprile 1962, n. 283, perché attiene ad un bene giuridico diverso (la pubblicità ingannevole) ed il cartellino non assolve a detta funzione. L'ipotesi criminosa sopra indicata appare qualificabile come delitto ex art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), poiché la genuinità è intesa in senso naturale e formale-giuridico e, nella fattispecie, il prodotto non è genuino perché sono stati sottratti i principi nutritivi caratteristici e si è violata la previsione normativa che stabilisce una presunzione di confezionamento come carne suina.