(massima n. 1)
Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 c.p., rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 c.p., in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, e presenta un ambito pił vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515, poiché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo.