(massima n. 1)
L'art. 517 c.p., nel prevedere come condotta penalmente rilevante, accanto a quella del porre in vendita, anche quella del porre «altrimenti in circolazione» opere dell'ingegno o prodotti industriali con segni mendaci, si differenzia dal precedente art. 516 c.p., nella parte in cui questo prevede come condotta alternativa a quella del porre in vendita quella del mettere «altrimenti in commercio» le sostanze alimentari cui esso si riferisce, nel senso che con la prima delle suddette espressioni deve intendersi qualsiasi attivitą diretta a far uscire, a qualsiasi titolo, la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ivi comprese, quindi, anche le operazioni di immagazzinamento in vista della successiva distribuzione e circolazione della merce destinata alla vendita, rimanendo escluse soltanto ipotesi marginali di mera detenzione non ricollegabile alla distribuzione o all'immagazzinamento, per la cui individuazione deve riconoscersi particolare funzione selettiva all'elemento psicologico. (Nella specie, in applicazione di tali principi, č stato ritenuto che rientrasse nelle previsioni di cui all'art. 517 c.p. la condotta costituita dalla detenzione in magazzino, in vista della successiva distribuzione per il commercio, di prodotti di profumeria recanti denominazioni e segni distintivi suscettibili di creare confusione con altri prodotti similari, di larga diffusione).