(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, copre l'area della semplice immissione sul mercato ed č sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 515 c.p., frode in commercio, atteso che nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente, o di atti univocamente diretti a tale fine, il reato č quello di cui al citato art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata, assorbente rispetto a quello di cui all'art. 516 c.p. *