(massima n. 2)
Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all'art. 1 c.p., e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato di cui all'art. 516 c.p. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande.