(massima n. 1)
In tema di reati alimentari, la detenzione a scopo di vendita di sostanze alimentari «comunque nocive» costituisce un reato di pericolo che deve essere però concreto ed attuale, sicché perché una sostanza alimentare possa qualificarsi nociva, non è sufficiente la mera probabilità, legata ad un differimento più o meno a lungo della immissione al consumo, che la stessa assuma successiva attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la mancanza della tossina nel campione fosse decisiva per escludere la pericolosità della dell'alimento, anche in presenza della possibilità di produzione successiva dell'agente patogeno collegata all'eventualità di incaute manipolazioni del prodotto a temperatura inadeguata).