(massima n. 1)
Il concetto di genuinitā non č soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto, debbono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione. (Fattispecie relativa a ritenuta non genuinitā di olio di soia cui erano stati aggiunti coloranti E 420 ed E 453 non consentiti).