(massima n. 1)
La funzione esclusivamente informativa del termine minimo di consumazione dei prodotti alimentari esclude che gli stessi, consumati oltre detto termine, siano privi dei requisiti nutrizionali caratteristici. Ne consegue che non può rinvenirsi nella scadenza del termine minimo di consumazione una non genuinità naturale, consistente nell'artificiosa alterazione dei prodotti nella loro essenza e nella loro composizione normale mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici, e neppure una non genuinità formale, che ricorre qualora i prodotti contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione. Pertanto, la sola offerta di un prodotto con il termine minimo di consumazione scaduto non integra il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine di cui all'art. 516 c.p., ma configura soltanto l'illecito amministrativo di cui all'art. 18 del D.L.vo n. 109/1992.