(massima n. 1)
Ai fini della costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera esistenza dell'esigenza tutelata dalla legge, ma è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone in mancanza la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il relativo contenuto corrisponda a quello oggetto di una servitù coattiva. (Nella specie, il proprietario del fondo gravato di servitù di passaggio, nell'impedirne l'esercizio, sosteneva che il fondo dominante era dotato di altro comodo accesso e chiedeva, subordinatamente, lo spostamento del luogo di servizio della servitù stessa. La corte ha respinto il ricorso alla stregua del principio massimato).