(massima n. 1)
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altra fine. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto dimostrata l'esistenza di un valido atto negoziale costitutivo di una servitù di scarico fognario sulla base di un progetto, comune a due porzioni contigue di una casa bifamiliare, contenente un identico tracciato grafico indicante la previsione di uno scarico fognario comune ad entrambe le edificande ville e corredato da planimetrie sottoscritte dalle parti).