(massima n. 2)
Sebbene gli artt. 1008 e 1009 c.c. regolino, anzitutto, i rapporti interni fra usufruttuario e nudo proprietario, ripartendo fra loro l'onere economico dei pesi in vario modo connessi alla cosa, deve ritenersi che, ove manchi una norma o un atto negoziale che, regolando l'incidenza soggettiva esterna di tali pesi, indichi quale, dei soggetti del rapporto di usufrutto, è tenuto al loro assolvimento verso i terzi, tale incidenza è disciplinata dai medesimi criteri dettati dalle suindicate norme che delimitano in via generale gli obblighi dell'usufruttuario; e ciò anche al fine di far coincidere, nei limiti del possibile, l'onere economico e quello giuridico relativi all'adempimento dei pesi anzidetti e di evitare, in tal modo, una duplicazione di azioni. Da tanto consegue che le spese sostenute dal proprietario di un fondo per la ricostruzione ed il mantenimento di un ponte sul quale sussiste una servitù di passaggio a favore di un fondo vicino, essendo rivolte ad assicurare direttamente l'esistenza della servitù di passaggio e cioè una utilitas immanente al fondo dominante, debbono essere sopportate, nei limiti del vantaggio conseguito, soltanto dai nudi proprietari di quest'ultimo fondo e non anche dall'usufruttuario, salvo il diritto dei primi di ottenere dal secondo gli interessi legali sulle somme sborsate, a norma del citato art. 1009, primo comma, c.c.