(massima n. 1)
Il nudo proprietario si trova in posizione di terzietā rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 c.c., il contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario č opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva escluso che i documenti prodotti in giudizio, costituiti da una serie di lettere a firma dell'usufruttuario spedite al convenuto, nelle quali si faceva espresso riferimento al contratto di locazione, e di ricevute pagamento di pigione a firma dello stesso usufruttuario, soddisfacessero i requisiti prescritti dall'art. 999 c.c.).