(massima n. 1)
Qualora la sentenza di appello (riportante solo parzialmente le conclusioni delle parti) si limiti a confermare, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado impugnata, senza motivare il rigetto delle conclusioni regolarmente rese dalle parti, (ma non trascritte nell'epigrafe della sentenza stessa), č configurabile vizio di motivazione, e non nullitā per omessa pronuncia su alcune delle domande.