(massima n. 1)
In materia di falso, il concorso nel reato, che esclude la punibilitā della diversa ipotesi criminosa prevista dall'art. 489 c.p. (uso di atto falso), deve configurarsi in termini di concreta punibilitā. Ne consegue che, se la falsificazione č stata commessa all'estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p., il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l'atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell'art. 489 c.p. (Fattispecie relativa alla contraffazione dei dati anagrafici su un passaporto di Paese straniero e su un visto di ingresso in Italia, esibiti alla frontiera).