(massima n. 3)
Nell'ipotesi di alterazione di stato descritta dall'art. 567, secondo comma, c.p., il dolo richiesto č quello generico e consiste nella coscienza e volontā di rendere una dichiarazione contraria alla realtā, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura. Le norme civili sullo status personae e sullo status familiae costituiscono, infatti, il presupposto ed il completamento del precetto contenuto nel detto art. 567 c.p. e pertanto l'ignoranza o l'errore sulle medesime, sempreché non risulti inevitabile, risolvendosi in ignoranza o errore sulla legge penale, non possono essere invocati come discriminante.